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Sez. 2, Sentenza n. 1819 del 19/06/1974 (Rv. 370017 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - AVVOCATI FACENTI PARTE DI UFFICI LEGALI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI IMPIEGO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE - ANCORAMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370017-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - AVVOCATI FACENTI PARTE DI UFFICI LEGALI DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI IMPIEGO - CONFIGURABILITA - RETRIBUZIONE - ANCORAMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI - ESCLUSIONE.*

Gli avvocati e i procuratori, i quali fanno parte degli uffici legali dello stato o di altri enti pubblici e trattano le cause e gli affari propri dell'ente, possono essere legati all'ente stesso da un rapporto di impiego ed essere retribuiti con stipendio. Dal diverso atteggiarsi del rapporto nei riflessi interni e in quelli esterni deriva che, mentre da un lato si giustifica la condanna alle spese, diritti ed onorari in favore dell'ente per le cause vittoriose, dall'altro la retribuzione dell'avvocato impiegato non puo piu essere ancorata alle tariffe professionali, ma trova la sua disciplina nella regolamentazione del rapporto stesso, che comprende tutta l'attivita legale, sia contenziosa che stragiudiziale, come appare dall'art 3 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, che parla di 'causè e di 'affari propri dell'entè. (Conf 1045'69, mass n 339520; 302'67, mass n 326122; 1827'60).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)