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Sez. U, Sentenza n. 302 del 03/02/1967 (Rv. 326122 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PROFESSIONISTA (PROFESSIONI INTELLETTUALI) - RAPPORTO DI IMPIEGO FRA L'AVVOCATO ED UN'IMPRESA PUBBLICA E PRIVATA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326122-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PROFESSIONISTA (PROFESSIONI INTELLETTUALI) - RAPPORTO DI IMPIEGO FRA L'AVVOCATO ED UN'IMPRESA PUBBLICA E PRIVATA - AMMISSIBILITA.*

L'art.3 del R.d.l.27 novembre 1933, n.1578, ha lo scopo di tutelare la professione forense, dirigendosi per tale tutela esclusivamente all'esercente la professione, e la sua inosservanza, se puo dar luogo a sanzioni disciplinari a carico del professionista, non puo di per se sola incidere sul rapporto esterno concluso da quest'ultimo con il terzo. Da tale norma non puo desumersi alcuna inconciliabilita morale e concettuale tra l'Esercizio della professione forense e la natura del rapporto di impiego. Pertanto, l'avvocato, quando inserisca la sua specifica attivita nell'organizzazione di un'impresa in modo stabile e permanente (cioe con la presenza di tutti i requisiti del rapporto di impiego) puo assumere la qualifica di impiegato alle dipendenze di quell'impresa, privata o pubblica, senza che venga toccata o menomata la insopprimibile liberta intellettuale e dignita morale propria dell'Esercizio di tale attivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)