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Sez. 3, Sentenza n. 8063 del 20/07/1993 (Rv. 483224 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Somme dovute al creditore per parte delle quali egli disponga di titolo esecutivo - Intimazione di precetto al debitore per le somme anzidette compresi gli interessi convenzionali sulla somma portata dal titolo esecutivo - Opposizione all'esecuzione del debitore - Domanda riconvenzionale del creditore per gli interessi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483224-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)

Richiesto, mediante intimazione di precetto, il pagamento di somme che il creditore deduce essergli dovute, compresi gli interessi convenzionali su una somma per la quale disponga di titolo esecutivo, il creditore stesso non è tenuto a contrapporsi all'opposizione all' esecuzione proposta dal debitore con una domanda (riconvenzionale) per gli interessi, configurandosi l'opposizione all'esecuzione come accertamento negativo di tutta la pretesa esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)