Sez. 1, Sentenza n. 9081 del 13/09/1997 (Rv. 507946 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Opposizione all'esecuzione - Natura - Accertamento negativo della pretesa esecutiva - Configurabilità - Conseguenze - Deduzione da parte del creditore procedente di fatti diretti a contrastare l'opposizione e richiesta di accertamento degli stessi - Mera difesa - Configurabilità - Domanda riconvenzionale - Configurabilità - Esclusione - Preclusioni relative alle domande riconvenzionali - Inapplicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, sicché quest'ultimo, ove contrasti l'opposizione chiedendo l'accertamento di fatti, negati dall'opponente, diretti a dimostrare l'esistenza del proprio diritto di procedere all'esecuzione in base al titolo posto a base del procedimento esecutivo, propone una mera difesa e non una vera e propria domanda riconvenzionale, rientrando le relative questioni nell'ambito delle contestazioni mosse con l'opposizione all'esecuzione, con conseguente dovere del giudice dell'opposizione di indagare su tali fatti, anche se dedotti in un momento del processo nel quale sarebbe ormai preclusa la formulazione di una domanda riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)