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Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 04/05/2000 (Rv. 536128 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Approvazione e sottoscrizione su documento separato o in calce al mero richiamo alla clausola individuata col numero o col titolo - Validità.
Stato
decisa il 2000-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536128-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., è da ritenersi valida la clausola vessatoria approvata con sottoscrizione distinta da quella del contratto, anche se tale approvazione non segua la letterale enunciazione della clausola ma sia apposta su documento separato, oppure in calce al mero richiamo alla suddetta clausola, individuata con il numero o il titolo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)