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Sez. 3, Sentenza n. 12455 del 09/12/1997 (Rv. 510804 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Estremi - Letterale enunciazione della clausola onerosa - Necessità - Esclusione - Unica forma apposta in calce al contratto, immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione di detta clausola - Inidoneità.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510804-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose (nella specie clausola compromissoria) deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario peraltro, che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore. Pertanto, l'esigenza di specifica approvazione delle predette clausole non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto dall'altro contraente, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di dette clausole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)