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Sez. L, Sentenza n. 7637 del 12/07/1995 (Rv. 493251 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Pensione di vecchiaia - Domanda - Presupposti - Omessa denuncia dei redditi ai fini dell'I.R.P.E.F. e versamento alla Cassa di Previdenza del contributo fisso minimo annuale - Prova contraria all'esercizio dell'attività libero-professionale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493251-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

L'omessa denuncia dei redditi ai fini dell'I.R.P.E.F. ed il versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza del contributo fisso minimo annuale a fini pensionistici da parte del dottore commercialista, in carenza di ulteriori elementi di supporto, non costituiscono prova certa del mancato esercizio dell'attività libero-professionale, da porre a fondamento del rigetto dell'istanza di pensione per vecchiaia, in quanto suscettibili di profili probatori polivalenti, ove ricorra la presunzione (semplice) contraria, correlata alla continuità dell'iscrizione del professionista all'albo e alla Cassa stessa, potendo l'omessa denunzia ascriversi al mancato superamento della soglia minima di reddito che la rende obbligatoria, pur non escludendo del tutto l'esercizio dell'attività libero-professionale, e dovendo il contributo fisso da parte degli iscritti alla cassa esser versato sia in ipotesi di mancato esercizio della libera professionale, sia nel caso di limitato esercizio della stessa, con reddito inferiore alla soglia minima prevista per la contribuzione ad esso proporzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)