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Sez. L, Sentenza n. 3754 del 13/03/2003 (Rv. 561139 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Pensione di vecchiaia - Domanda - Presupposti - Iscrizione all'albo e avvenuto pagamento del contributo fisso - Sufficienza - Esclusione - Valore - Presunzione semplice di svolgimento dell'attività - Prova contraria dell'esercizio dell'attività - Obbligo di valutazione da parte del giudice di merito di prenderla in considerazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561139-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il requisito della libera professione, richiesto dall'art. 2 della legge n. 100 del 1963 per l'obbligatoria iscrizione alla Cassa, non è soddisfatto dalla sola potenzialità dell'attività professionale, ma richiede l'effettività della pratica professionale stessa, in ordine alla quale l'iscrizione all'albo ed il versamento del contributo fisso hanno il valore di presunzione semplice in ordine alla prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale. La Cassa di previdenza può accertare autonomamente, anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall'albo, il mancato esercizio della professione e conseguentemente annullare la posizione contributiva per gli anni nei quali non risulti esercitata l'attività professionale, ed in caso di controversia può fornire la prova contraria all'avvenuto esercizio dell'attività, anche mediante la produzione in giudizio di documentazione proveniente dall'interessato in risposta alla richiesta di chiarimenti sull'esercizio della professione. (In applicazione dell'indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito che si era limitato ad effettuare il semplice riscontro, per il periodo regolato dall'art. 2 della legge n. 100 del 1963, dell'esistenza dell'iscrizione all'albo e dell'avvenuto pagamento del contributo fisso, senza operare la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 22, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)