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Sez. L, Sentenza n. 12776 del 02/09/2003 (Rv. 566464 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Rapporto di lavoro per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Carattere subordinato o autonomo - Indagine di merito - Vincolatività del "nomen iuris" adottato dal legislatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566464-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui le Ferrovie dello Stato abbiano fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n.1236 del 1959 ai fini dell'espletamento dei servizi previsti da tale norma, il giudice di merito - richiesto dell'accertamento del carattere subordinato o autonomo del rapporto - dovrà verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione; in particolare, può legittimamente ritenersi che le parti abbiano voluto costituire un rapporto di lavoro subordinato qualora risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per gli "incaricati" che siano tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la natura autonoma del rapporto, senza che dallo stesso art. 26 possa discendere una vincolante qualificazione del rapporto come autonomo, poiché tale interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)