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Sez. L, Sentenza n. 9839 del 06/07/2002 (Rv. 555583 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Rapporto di lavoro per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Carattere autonomo - "Nomen iuris" adottato dal legislatore - Effetti vincolanti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555583-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione del giudice di secondo grado che aveva individuato una serie convergente di elementi significativi del carattere subordinato del rapporto, quali l'esistenza di un orario di lavoro, il controllo della prestazione secondo tale orario mediante obbligo di firma del foglio di presenza, la retribuzione proporzionale alle ore di lavoro prestate, il riposo su base settimanale, le ferie su base annuale, l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro, l'assenza per il lavoratore di autonomia, di rischio, di qualsiasi pur rudimentale organizzazione imprenditoriale, di qualsiasi pur minimo apporto accessorio, la sottoposizione costante alle direttive ed ai controlli del datore di lavoro, l'utilizzazione di mezzi e di materiali d'uso di esclusiva proprietà delle Ferrovie per l'espletamento del lavoro.)

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)