Sez. 6, Sentenza n. 49 del 17/01/1966 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103902 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - INAPPLICABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - INAPPLICABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*
Rispetto al delitto di falsita in atto pubblico, mentre non puo trovare applicazione l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, e applicabile l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno (art 62 n 6 cod pen), dovendo questa attenuante riguardarsi con riferimento al danno potenzialmente risarcibile. (V, per l'attenuante del danno lieve, in senso contrario in ipotesi di falso in Atti privati, 101139, 103081, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)