Sez. 1, Sentenza n. 4275 del 17/11/1976 (Rv. 382973 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - POSSIBILITA O OBBLIGO DELLA PARTE DI ESIBIRLI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI NUOVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - POSSIBILITA O OBBLIGO DELLA PARTE DI ESIBIRLI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA.*
Ai sensi dell'art 345 secondo comma cod proc civ, e consentita in appello la produzione di documenti nuovi, e, cioe, di documenti non prodotti in primo grado, rimanendo irrilevante, al fine della ammissibilita della produzione, la circostanza che la parte avrebbe potuto o dovuto esibirli in prime cure. (Conf 1149/66, mass n 322308).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)