Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 06/05/1966 (Rv. 322308 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - LEGITTIMITA - POSSIBILITA DI ESIBIZIONE IN PRIMO GRADO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - LEGITTIMITA - POSSIBILITA DI ESIBIZIONE IN PRIMO GRADO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLE SPESE.*
L'art. 345 cod.proc.civ. da facolta alle parti di produrre in appello nuovi documenti, ed a tal fine il requisito della novita del documento va apprezzato con riferimento alla circostanza della non avvenuta esibizione in primo grado, senza che abbia Rilevanza alcuna il fatto che la parte avrebbe potuto o dovuto esibire il documento medesimo in prime cure e non vi abbia invece provveduto, potendo cio influire soltanto, secondo l'art. 345 citato, agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese, ma non in ordine alla ritualita della produzione per la prima volta del documento in secondo grado. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)