diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3125 del 07/05/1983 (Rv. 428040 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ AZIENDALE - AMMISSIONE AL BENEFICIO - NEGAZIONE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DELLA PROVA - INCIDENZA SUL DATORE STESSO.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ AZIENDALE - AMMISSIONE AL BENEFICIO - NEGAZIONE - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DELLA PROVA - INCIDENZA SUL DATORE STESSO.*

Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, ossia non adempiere la propria prestazione (consistente nel far lavorare i dipendenti e nel corrispondere loro la retribuzione), né conseguentemente rifiutare quella dei dipendenti (costituita dall'espletamento dell'attività lavorativa), salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464, cod. civ., casi di impossibilità, totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia ridotto o sospeso l'attività aziendale e l'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale sia stata negata, grava sul datore di lavoro - ai sensi degli artt. 1218 e 2697, primo comma, cod. civ. - l'Onere di provare la non imputabilità del proprio inadempimento e l'indisponibilità di altri posti di lavoro nei quali collocare e utilizzare i lavoratori (sospesi) durante il periodo della disposta sospensione. (V 3144/82, mass n 421091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)