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Sez. 2, Sentenza n. 356 del 18/02/1964 (Rv. 300437 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INIZIO - OSTACOLI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300437-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INIZIO - OSTACOLI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, quali l'inerzia di una delle parti o la difficolta di contabilizzare integralmente un credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)