Sez. 2, Sentenza n. 356 del 18/02/1964 (Rv. 300437 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INIZIO - OSTACOLI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INIZIO - OSTACOLI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
L'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce alle sole cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, quali l'inerzia di una delle parti o la difficolta di contabilizzare integralmente un credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)