Sez. 3, Sentenza n. 6758 del 17/05/2001 (Rv. 546723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario sostanziale - Pretesa risarcitoria non attinente, per giudicato interno, ad una delle parti - Partecipazione della stessa al giudizio di impugnazione - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario di carattere sostanziale tra più parti non richiede l'integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte, nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione, rispetto all'obbligazione risarcitoria su cui ancora si controverte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)