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Sez. L, Sentenza n. 12913 del 20/12/1997 (Rv. 511088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario sostanziale - Pretesa risarcitoria non attinente, per giudicato interno, ad una delle parti - Partecipazione della stessa al giudizio di impugnazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Il litisconsorzio necessario di carattere sostanziale tra più parti non richiede l'integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte, nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione, rispetto all'obbligazione risarcitoria su cui ancora si controverte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)