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Sez. L, Sentenza n. 6083 del 05/07/1997 (Rv. 505767 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Nozione - Fattispecie relativa a lamentata invasione delle attribuzione del direttore di agenzia di stampa da parte di consulente tecnico - amministrativo.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505767-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non fondata la tesi del direttore di un'agenzia di stampa che il soggetto nominato dalla direzione dell'impresa quale consulente per il settore tecnico - amministrativo aveva invaso la sua sfera di specifiche attribuzioni, non essendo stata fornita la prova che le iniziative di tale consulente costituivano esplicazione di attività giornalistica e invadevano le particolari facoltà riservate dalle norme collettive al direttore, concernenti la linea politica, l'organizzazione e lo sviluppo del giornale).

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)