Sez. 1, Sentenza n. 2963 del 14/04/1988 (Rv. 458514 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - AZIONE REVOCATORIA - PROPOSIZIONE EX NOVO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - AZIONE REVOCATORIA - PROPOSIZIONE EX NOVO - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Dopo l'omologazione del concordato fallimentare e la cessazione della procedura concorsuale, segnata dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 136 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, con la conseguenziale interruzione del giudizio promosso dal curatore davanti al tribunale fallimentare con Azione revocatoria, la Competenza funzionale di detto tribunale resta ferma, in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis", quando l'assuntore del concordato provveda alla tempestiva riassunzione di quel giudizio, non anche quanto lo lasci estinguere e proponga "ex novo" domanda di revocatoria, a tutela dei diritti a lui derivanti dal concordato, atteso che, in tale ultima ipotesi, la controversia, autonoma e non più connessa al fallimento, è soggetta alle comuni regole di Competenza. (V 3052/83, mass n 427959; (V 953/82, mass n 418815).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)