Sez. 1, Sentenza n. 953 del 16/02/1982 (Rv. 418815 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - INFLUENZA SUL PROCEDIMENTO PENDENTE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO E SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - INFLUENZA SUL PROCEDIMENTO PENDENTE NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO E SULLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL CURATORE - ESCLUSIONE.*
L'omologazione del concordato fallimentare, ancorché comporti l'assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide di per sè sul procedimento pendente nei confronti del fallimento, né priva il curatore della legittimazione processuale, atteso che tale concordato, fino a quando non sia interamente eseguito, e salvo il caso in cui preveda l'immediata liberazione del debitore, non determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato medesimo, o l'eventualità della sua risoluzione od annullamento. (V 2578/77, mass n 386281).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)