Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 05/05/1978 (Rv. 391509 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio espresso dai giudici di merito sulla gravità effettiva dell'inadempimento di una delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive e sulla sua efficienza causale circa la sorte del contratto, avuto riguardo alla finalita economica complessiva di esso, e di puro merito e, come tale, e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 4596/76, mass n 383347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)