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Sez. 2, Sentenza n. 742 del 02/02/1980 (Rv. 404196 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404196-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La gravita dell'inadempimento di uno dei contraenti non va commisurata all'entita del danno, che puo anche mancare, sebbene alla Rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volonta manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalita del rapporto, nonche all'interesse dell'altra parte. Il relativo giudizio e di puro merito e, come tale, e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2126/78, mass n 391509, sulla seconda parte; (Conf 379/78, mass n 389679, sulla prima parte; (Conf 5115/77, mass n 388729, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)