Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 18/11/1986 (Rv. 448902 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
L'inadempimento dell'affittuario ad una delle obbligazioni primarie del rapporto agrario, quale quella della razionale coltivazione del fondo, e così alla stessa fedeltà nell'esecuzione del contratto, ove non consumato in una ristretta parentesi temporale, bensì protratto per più annate agrarie ed attribuibile al persistente ed ingiustificato comportamento, viene ad incidere negativamente sulla funzionalità del contratto stesso in relazione all'interesse del concedente e determina un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto, sconvolto nella sua struttura e vanificato nella sua funzione, si da giustificare la sua risoluzione. (V 109/83, mass n 424904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)