diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 109 del 07/01/1983 (Rv. 424904 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424904-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'inadempimento dell'affittuario, giustificativo della risoluzione del rapporto di affittanza agraria, è ravvisabile anche in relazione ad una negligente conduzione, con violazione delle norme della tecnica agraria che si traduca in una diminuzione della produttività e del valore attuale del fondo, ma pure in questo caso l'inadempimento deve essere grave e cioè di intensità maggiore di quella che legittima la risoluzione ordinaria, e soprattutto deve essere valutato alla stregua dell'intero svolgimento del rapporto anche nelle successive annate agrarie ed in correlazione con la intera economia del contratto, con un giudizio che deve investire, non isolatamente ma globalmente ed unitariamente, i fatti e le omissioni addebitati all'inadempiente, e che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf 6579/81 mass n 417425; (Conf 4048/81 mass n 414701; (Conf 2259/81 mass n 412994; (Conf 1460/80 mass n 405005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)