Sez. 1, Sentenza n. 1125 del 23/02/1998 Cc. (dep. 04/03/1998) Rv. 210011 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | È parte in senso processuale - Conseguenze - Fattispecie.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, riemerge a tratti l'impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte cd. imparziale, una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista "in toto" la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 326, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 327, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 20, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)