Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 05/07/1995 Cc. (dep. 15/09/1995) Rv. 202224 - 01
Pubblico Ministero - In genere | È parte processuale - Conseguenze - Fattispecie.
Pubblico Ministero - In genere
Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero riveste pur sempre la qualità di parte con tutte le implicazioni che ciò comporta anche in ordine alle strategie processuali adottate, tese al conseguimento di una sollecita raccolta degli elementi di accusa, al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova. (Fattispecie relativa a istanza di rimessione, nella quale si erano dedotti presunti motivi di sospetto sull'operato dell'organo di accusa, che avrebbero ostacolato la sua libertà di determinazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 326, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 327, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 20, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)