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Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 10/02/2004 (Rv. 570011 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 - bis della legge n. 898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Maturazione del diritto dell'altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570011-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex coniuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)