Sez. 1, Sentenza n. 10464 del 14/05/2014 (Rv. 631262 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Rapporti tra banche aderenti alla convenzione regolante la stanza di compensazione - Art. 2 della convenzione ABI n. 133 - Interpretazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
I rapporti tra banche che operano nella stanza di compensazione, regolati dall'art. 2 della "procedura di scambio e regolamento", contenuto nella circolare ABI n. 133 e applicabile alle aziende di credito in virtù della loro adesione alla convenzione, hanno natura privatistica e sono imperniati su vincoli contrattuali (il contratto di riscontro) in forza dei quali gli aderenti si impegnano al "pareggiamento globale" dei reciproci crediti e debiti che periodicamente si contrappongono nella stanza, in vista di una oggettiva compensazione. Ne consegue che l'interpretazione, da parte del giudice di merito, di tale regolamento è soggetta, in sede di legittimità, a controllo nei limiti della logicità del ragionamento, della adeguatezza della motivazione e della violazione delle regole ermeneutiche. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per violazione e falsa applicazione del citato art. 2 avverso la sentenza di merito che ha ritenuto non necessaria la comunicazione in forma scritta, alla banca negoziatrice, del mancato pagamento di assegni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)