diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9095 del 06/06/2003 (Rv. 564005 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Rapporti tra banche aderenti alla Convenzione regolante la stanza di compensazione - Convenzione ABI n. 133 - Art. 2 riguardante la presunzione di pagamento di assegni risultati "scoperti" - Interpretazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564005-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

I rapporti tra banche che operano nella stanza di compensazione, regolati dall'art. 2 della "procedura di scambio e regolamento", contenuto nella circolare ABI n. 133 e applicabile ai rapporti tra aziende di credito in virtù della loro adesione alla convenzione, hanno natura privatistica e sono imperniati su vincoli contrattuali (il contratto di riscontro) in forza dei quali gli aderenti si impegnano al "pareggiamento globale" dei reciproci crediti e debiti che periodicamente si contrappongono nella stanza, in vista di una oggettiva compensazione. Di conseguenza, l'interpretazione di tale regolamento fornita dal giudice del merito è soggetto, in sede di legittimità, a controllo nei limiti della logicità del ragionamento, della adeguatezza della motivazione e della violazione delle regole ermeneutiche (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'interpretazione dell'art. 2 cit., fornita dal giudice di merito, secondo la quale gli assegni presentati presso la stanza o il servizio di compensazione si presumono pagati ove non dichiarati o restituiti come insoluti dalla azienda trattaria, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della originaria presentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)