Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27865 del 20/12/2011 (Rv. 620970 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
Al pari della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revocazione, anche l'ordinanza, emessa con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-bis cod. proc. civ. e contenente pronunzia di inammissibilità di altro ricorso per revocazione di sentenza della Corte di cassazione, stante l'identica natura decisoria, non può essere impugnata per revocazione, essendo contro entrambe proponibili, come statuito dall'art. 403 cod.proc.civ., solo i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)