Sez. U, Sentenza n. 5055 del 09/03/2006 (Rv. 587173 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenze od ordinanze pronunciate dalla Cassazione nel giudizio di revocazione - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione, essendo contro di essa proponibili soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Pertanto, la sentenza o l'ordinanza emessa dalla Cassazione nel giudizio di revocazione non è suscettibile di una nuova impugnazione per revocazione, nè nei suoi confronti è proponibile il ricorso straordinario di cui all' art. 111 Cost., essendo tale rimedio consentito avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)