Sez. 3, Sentenza n. 5152 del 17/09/1981 (Rv. 415944 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA - LIMITI - CONTRATTI NON SOTTOPOSTI A PROROGA LEGALE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - INEFFICACIA - LIMITI - CONTRATTI NON SOTTOPOSTI A PROROGA LEGALE.*
Il disposto dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), il quale stabilisce l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione diretti a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, trova applicazione con esclusivo riferimento ai contratti sottoposti a proroga legale e non pure a quelli al di fuori della normativa vincolistica, per i quali hanno piena efficacia i patti e le clausole contrattuali. (Conf. 1923/81, mass. N. 412610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)