Sez. 3, Sentenza n. 1398 del 27/02/1984 (Rv. 433493 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVI (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.L. N. 426 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 495 DEL 1973, STATUENTE L'INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE DIRETTE A COMPENSARE EVENTUALI EFFETTI DI SVALUTAZIONE MONETARIA (COSIDDETTE CLAUSOLE ISTAT) - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVI (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1 D.L. N. 426 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 495 DEL 1973, STATUENTE L'INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE DIRETTE A COMPENSARE EVENTUALI EFFETTI DI SVALUTAZIONE MONETARIA (COSIDDETTE CLAUSOLE ISTAT) - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 1, quarto comma, del d.l. 24 luglio 1973 n. 426 (convertito nella legge 4 agosto 1973 n. 495), statuente l'inefficacia delle clausole di adeguamento del canone dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria (cosiddette clausole ISTAT), si riferisce ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma, e non pure a quelli con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, per i quali, fino alla relativa attrazione nella disciplina vincolistica della proroga (dettata anche da provvedimenti successivi al d.l. n. 426 del 1973, che hanno tenuto ferma la disposizione dell'art. 1, quarto comma, citato), è da ritenere operante il regime del corrispettivo autonomamente previsto dalle parti, con conseguente efficacia delle clausole suddette. (V 4031/82, mass n 421984; (V 3395/82, mass n 421373; (V 5152/81, mass n 415944).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)