Sez. 1, Sentenza n. 2784 del 30/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204900 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità corroborata da riscontri estrinseci - Sufficienza.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
Poiché l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non è applicabile in materia di misure cautelari, ai fini della qualificata probabilità di colpevolezza risultante dalla gravità degli indizi ex art. 273 cod. proc. pen., è sufficiente una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che, per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa avere mentito, mentre non è indispensabile che i riscontri siano personalizzati e riguardino, cioè, in modo specifico, la posizione soggettiva del chiamato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)