Sez. 5, Sentenza n. 3067 del 18/06/1997 Cc. (dep. 06/08/1997) Rv. 208314 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie di coindagato o di indagato di reato connesso - Criteri di valutazione ai fini dell'attendibilità - Indicazione - Riscontri specifici ed individualizzanti - Necessità - Esclusione - Dichiarazioni relative a fatti oggetto di altro procedimento definito con sentenza irrevocabile - Riscontri specifici - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, previsti per l'applicazione ed il mantenimento di misure cautelari personali dall'art. 273 c.p.p., ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, la conferma di dette dichiarazioni, a differenza di quanto richiesto per la valutazione della prova per la quale sono necessari i riscontri cosiddetti "individualizzanti", può concernere anche solo il complesso delle dichiarazioni stesse, ed il giudice può pervenire al giudizio di gravità anche sulla scorta di riscontri circa altre dichiarazioni rese nello stesso contesto, o elementi concernenti elementi obiettivi del fatto o altrimenti la persona dell'indagato, in un quadro di valutazione per questa ragione provvisorio, ma suscettibile di evolversi risolutivamente senza condizionamenti. Tuttavia, allorquando tali dichiarazioni risultino contrastate dalle emergenze di un altro procedimento relativo agli stessi fatti e definito con sentenza irrevocabile, è necessario, per l'applicazione di una misura di custodia, che gli elementi acquisiti dimostrino, unitamente alla prova intanto conseguita e posta a fondamento della sentenza irrevocabile - o superandone la valenza in modo da offrire una valida ricostruzione alternativa - la probabilità di colpevolezza dell'indagato accusato: in tal caso pertanto, per la conferma di attendibilità delle dichiarazioni di coindagato, gli elementi da valutare unitariamente, e cioè i cosiddetti riscontri, devono essere specifici in punto di responsabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)