Sez. 6, Sentenza n. 417 del 04/02/1998 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 211946 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - AUTORIZZAZIONI | Nulla osta al rilascio del passaporto a chi debba essere sottoposto all'esecuzione di pena - Competenza esclusiva del pubblico ministero quale autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza - Sussistenza - Provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale o dal giudice della esecuzione - Atto abnorme - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - AUTORIZZAZIONI
I provvedimenti con i quali il presidente del tribunale o il giudice dell'esecuzione decidono sulla richiesta di nulla osta al rilascio di passaporto o altro documento valido per l'espatrio avanzata da soggetto nei cui confronti sia eseguibile una pronuncia di condanna, sono da considerare abnormi, in quanto l'art.3, lett. d, della legge.21 novembre 1967 n.1185 attribuisce tale competenza alla "autorità giudiziaria che deve curare l'esecuzione della sentenza", e cioè, in base agli artt. 655, 656 e 660 cod. proc. pen., al pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione, ferma restando la facoltà dell'interessato di sollecitare, attraverso l'incidente di esecuzione, il controllo giurisdizionale sulla relativa decisione.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)