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Sez. 1, Sentenza n. 5455 del 30/09/1997 Cc. (dep. 19/12/1997) Rv. 209173 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | "Altre competenze" previste dall'art.676 c.p.p. - Concessione o diniego di nulla osta al rilascio di passaporto - Applicazione analogica della norma - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209173-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

L'art.676, comma 1, c.p.p., che prevede e disciplina le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione, diverse da quelle specificamente indicate negli articoli precedenti, trova applicazione, per analogia, anche con riguardo al provvedimento di concessione o diniego del nulla osta al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, previsto dall'art.3, lett.d), della L.21 novembre 1967 n.1185 nel caso di soggetti nei cui confronti debbasi eseguire una pronuncia di condanna, rimanendo altrimenti priva di protezione giurisdizionale una posizione di diritto soggettivo da considerare, come tale, sempre tutelabile davanti al giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 com. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)