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Sez. 3, Sentenza n. 4834 del 14/11/1989 (Rv. 464203 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINI - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA RECANTE PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - TERMINE ANNUALE DELLA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITÀ - SENTENZA NON DEFINITIVA - ESTENSIONE - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI SOPRAVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA NEL CORSO DEL SUDDETTO TERMINE.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464203-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINI - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA RECANTE PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - TERMINE ANNUALE DELLA PUBBLICAZIONE - APPLICABILITÀ - SENTENZA NON DEFINITIVA - ESTENSIONE - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI SOPRAVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA NEL CORSO DEL SUDDETTO TERMINE.*

Quando sia mancata la comunicazione della sentenza che pronuncia sulla Competenza, il relativo regolamento è proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione e, trattandosi di sentenza non definitiva, alla sua impugnazione nel termine anzidetto non è di ostacolo la sopravvenuta pubblicazione e comunicazione della sentenza definitiva nel corso del suddetto termine, determinandosi in tal caso unicamente l'effetto che, proposto il regolamento avverso la prima sentenza, resterà sospeso il termine per l'impugnazione ordinaria contro la seconda. (V 1160/85, mass n 439282, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)