Sez. L, Sentenza n. 1160 del 11/02/1985 (Rv. 439282 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO SULLA COMPETENZA - COMUNICAZIONE A MEZZO DI BIGLIETTO DI CANCELLERIA - MANCANZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DI PARTE - DIFETTO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO SULLA COMPETENZA - COMUNICAZIONE A MEZZO DI BIGLIETTO DI CANCELLERIA - MANCANZA - NOTIFICA DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DI PARTE - DIFETTO - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ENTRO L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE.*
Nel caso in cui agli Atti manchi il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla Competenza e non consti che detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, il ricorso per regolamento di Competenza può essere proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, che non sia stata notificata ad iniziativa di parte, non avendo il ricorrente per regolamento di Competenza l'Onere di fornire la prova - in relazione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. - della avvenuta comunicazione e della data in cui questa è stata effettuata. (V 5129/81, mass n 415914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)