diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10558 del 23/10/1993 (Rv. 484041 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - In genere | Sequestro giudiziario non ancora convalidato - Fallimento del possessore dei beni sequestrati - Conseguenze - Sequestro - Inefficacia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484041-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - In genere

Il sequestro giudiziario concesso prima dell'apertura della procedura fallimentare del possessore dei beni assoggettati, e non ancora convalidato neppure con sentenza di primo grado, perde la sua efficacia al momento della dichiarazione di fallimento, restando la tutela cautelare del terzo assicurata nell'ambito della procedura fallimentare dallo speciale procedimento previsto dall'art. 103 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)