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Sez. 3, Sentenza n. 4851 del 26/02/1998 Ud. (dep. 24/04/1998) Rv. 210741 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Termine per l'esercizio - Apertura del dibattimento - Perentorietà del termine - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210741-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

La natura perentoria dei termini per l'ammissione all'oblazione si desume dalla natura stessa dell'istituto, e più esattamente dalla funzione propria del termine assegnato per la richiesta di oblazione. Questo istituto risponde, infatti, ad un chiaro scopo di deflazione della repressione penale, ma tale scopo sarebbe frustrato se il contravventore conservasse questa possibilità processuale anche dopo che fosse iniziata l'attività processuale di raccolta delle prove: di quì la necessità di fissare un termine processuale, al di là del quale detta possibilità decade.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)