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Sez. 5, Sentenza n. 10917 del 12/01/2012 Cc. (dep. 20/03/2012) Rv. 252950 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Reiterazione della condotta criminosa - Sufficienza ai fini del riconoscimento della continuazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252950-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)