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Sez. 6, Sentenza n. 6512 del 17/04/1972 Ud. (dep. 07/10/1972) Rv. 122011 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - DA PARTE DEL PADRE - PRESTAZIONE EFFETTUATA DALLA MADRE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122011-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - DA PARTE DEL PADRE - PRESTAZIONE EFFETTUATA DALLA MADRE - IRRILEVANZA.*

Lo stato di bisogno del figlio minore non puo essere escluso, qualora, sottraendosi il padre ai doveri assistenziali inerenti alla patria potesta, provveda esclusivamente la madre con i proventi del suo lavoro al mantenimento del minore; cio perche l'Obbligo di mantenere la prole grava congiuntamente sul padre e sulla madre in proporzione delle rispettive sostanze(art 148 cod civ). ne consegue che, ove il padre ometta di provvedere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore, non puo addurre, come scusante, la circostanza che il figlio, essendo mantenuto dalla madre con i proventi del suo lavoro, non versi in stato di bisogno; e in tal caso viene a concretarsi, a suo carico, il reato di cui all'art 570, secondo comma n 2 cod pen. (Conf 114316, 113665, anno 1970, ed ivi citate; contra 114233, anno 1970). *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)