Sez. 3, Sentenza n. 2523 del 14/09/1963 (Rv. 263898 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - DIFETTO DI COLPA DEL CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO - DIFETTO DI COLPA DEL CONDUCENTE.*
Poiche la responsabilita indiretta del proprietario del veicolo, a norma dell'art 2054, terzo comma, cod civ, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, deriva da quella diretta del conducente per lo stesso fatto, il proprietario del veicolo puo fornire la prova liberatoria intesa a dimostrare non soltanto che la circolazione sia avvenuta contro la sua volonta, ma anche per escludere la presunzione di colpa, gravante a norma dell'art 2054, primo comma cod civ, sul conducente, provando che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)