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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29289 del 21/10/2021 (Rv. 662932 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento – Impugnazione - Intervento obbligatorio del P.M. – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662932-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di impugnazione avverso la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo e di fallimento non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero a norma dell'articolo 70 n. 5 c.p.c., poiché tale partecipazione era prevista dalla disciplina previgente solo per il giudizio di omologazione di cui all'articolo 132 l.fall. (norma poi abrogata dal d.lgs. n. 5 del 2006).

Legge Falliment. art. 132, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 lett. 5, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)