Sez. 5, Sentenza n. 6520 del 01/12/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212151 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Reato consumato - Adozione della cautela - Ammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In materia di sequestro preventivo, il pericolo attinente alla libera disponibilità della cosa, rilevante ai fini del provvedimento cautelare, va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connesso alla effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, sicché non è di ostacolo all'adozione della misura il fatto che il reato sia già consumato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)