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Sez. 6, Sentenza n. 806 del 02/03/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214922 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | "Periculum in mora" - Nozione - Eventi sopravvenuti che escludono le esigenze di cautela - Conseguenza - Revoca del sequestro.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214922-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il "periculum in mora" che, ai sensi del primo comma dell'articolo 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. Ne consegue che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano a mancare in concreto - nel senso di poter escludere che dal reato commesso derivino ancora conseguenze dannose connesse all'attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale - del sequestro preventivo, anche d'ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell'articolo 321, terzo comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)