Sez. 1, Sentenza n. 4367 del 20/11/1976 (Rv. 383071 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TERRENI AGRICOLI - ERRATA VALUTAZIONE COME FABBRICABILE - DEDUCIBILITA DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TERRENI AGRICOLI - ERRATA VALUTAZIONE COME FABBRICABILE - DEDUCIBILITA DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE.*
Non puo essere dedotta dinanzi al giudice ordinario la censura con la quale il contribuente si duole che la commissione provinciale delle imposte abbia erroneamente valutato come area fabbricabile un terreno che, invece, doveva considerarsi agricolo ed essere, quindi, valutato con il sistema tabellare, poiche in tal caso la denuncia di illegittimita riguarda unicamente il giudizio conclusivo espresso dalla commissione provinciale sulla natura del bene oggetto di valutazione e non gia i presupposti oggettivi ed il procedimento logico-giuridico della pronuncia. Infatti, l'art 29 RD 7 agosto 1936 n 1639, che prevede il ricorso al giudice ordinario per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione, consente il Sindacato di legittimita ove la motivazione sia manchevole, onde possono farsi valere i vizi di motivazione quando siano afferenti alle ipotesi da quella norma considerate. (V 621/76, mass n 379271; (V 3860/69, mass n 344202).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)