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Sez. 4, Sentenza n. 27352 del 23/05/2013 Cc. (dep. 21/06/2013) Rv. 256524 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Misura cautelare adottata da giudice incompetente nei confronti di un minorenne - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256524-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. - per il quale il giudice che riconosca la propria incompetenza può comunque disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., la cautela, ove ne sussistano i presupposti e sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare - trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Ne deriva che il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente, può adottare nei confronti dell'indagato minorenne una misura cautelare, nei limiti dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che essa sia espressamente contemplata dal capo II del d. P.R. n. 448 del 1988. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato - nei confronti dell'indagato minorenne, arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non contemplata nel predetto capo II e, pertanto, vietata ex art. 19 dello stesso d.P.R. n. 448 del 1988).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)