Sez. 5, Sentenza n. 24237 del 11/05/2004 Cc. (dep. 27/05/2004) Rv. 228106 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Applicazione della misura da parte di giudice incompetente - Possibilità anche quando il giudice competente sia il tribunale per i minorenni - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., secondo cui il giudice richiesto dell'applicazione di una misura cautelare personale, qualora accerti l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, deve disporre detta misura, pur dichiarando la propria incompetenza, trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa, quindi, anche quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)